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Divisione Ereditaria

Stima dell’asse ereditario per una corretta divisione tra gli eredi per prevenire liti

Quando più soggetti sono chiamati a succedere in un’eredità e non trovano un accordo per la ripartizione dei beni, né il defunto ha stabilito quali beni devono essere destinati ad ognuno di loro, il Giudice, su domanda di uno qualsiasi dei coeredi, può provvedere alla ripartizione del patrimonio ereditario e quindi allo scioglimento della comunione.

Vediamo allora

  • Che cos’è la divisione ereditaria
  • Chi può chiedere la divisione giudiziale e chi deve partecipare al giudizio, previa mediazione obbligatoria
  • Qual è il Tribunale dove deve essere fatto il giudizio divisorio
  • Come si svolge il giudizio divisorio
  • Divisione giudiziale
  • Divisione a domanda congiunta
  • Divisione giudiziale notarile
  • La fase del sorteggio

 

Che cos’è la divisione ereditaria

Se, alla morte di una persona, l’eredità spetta pro quota a più persone e queste l’accettano, si costituisce una comunione ereditaria: i singoli eredi diventano quindi, tra loro, “coeredi”.

La comunione ereditaria ha per oggetto tutti i beni che costituivano il patrimonio del defunto, con esclusione dei beni eventualmente attribuiti da quest’ultimo a uno o più soggetti determinati, detti “legati”. La comunione ereditaria si scioglie con la divisione dell’eredità: essa consiste nel frazionamento fra i diversi eredi, in proporzione alla quota spettante a ciascuno di essi, di tutti i beni facenti parte della comunione. In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati.

La divisione ereditaria può essere fatta in tre modi:

  • dal defunto, mediante il proprio testamento,
  • su accordo unanime dei coeredi,
  • per mezzo di un procedimento giudiziale di divisione.

In quest’ultimo caso, lo scioglimento della comunione avviene per ordine del Giudice, su domanda di uno qualsiasi dei coeredi.

Chi può chiedere la divisione giudiziale e chi deve partecipare al giudizio, previa mediazione obbligatoria

Ciascun coerede, qualsiasi sia la quota che gli spetta, può, in qualsiasi momento, rivolgersi al Tribunale per ottenere lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni ereditari.

A partire dal 20 settembre 2013, però, prima di avviare una causa relativa ad una divisione è necessario dar corso a un procedimento di mediazione innanzi a un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. Se la mediazione non viene esperita e la causa viene avviata ugualmente, entro la prima udienza il Giudice può rilevare la “non procedibilità” della causa giudiziale. La “non procedibilità” può essere fatta valere anche dalla controparte (ossia dal c.d. “convenuto”), sia pure entro un preciso termine di decadenza.

Se la mediazione non riesce, la richiesta di divisione giudiziale può essere fatta in qualunque momento, anche a distanza di molti anni dall’apertura della successione, non essendo previsto alcun limite temporale, salvo che il defunto abbia imposto che la divisione non si effettui fino al compimento del diciannovesimo anno d’età del più giovane dei suoi eredi, oppure per un tempo massimo di cinque anni dalla propria morte.

Il giudizio di divisione deve essere promosso nei confronti di tutti i coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità e, ove ve ne siano, dei creditori opponenti (ossia i creditori di ciascun erede che abbiano manifestato la loro opposizione).

Devono inoltre necessariamente partecipare al giudizio i creditori che abbiano garanzie sui beni della massa ereditaria (come ad esempio, un’ipoteca iscritta su un immobile che apparteneva al defunto) e coloro che abbiano diritti su un bene immobile ereditario (come, ad esempio, l’inquilino che abbia in corso un contratto di locazione ultranovennale su un bene immobile oggetto di divisione).

Quale è il Tribunale dove deve essere fatto il giudizio di divisione

Dopo aver tentato senza successo la mediazione con l’apposito procedimento, il coerede che voglia promuovere un giudizio di divisione deve rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che coincide con l’ultimo domicilio del defunto. Ciò anche se i beni che ricadono nella  comunione si trovano in un luogo diverso. Se ad esempio, il defunto è morto a Torino, ma i beni che ricadono nella comunione sono alcuni immobili che si trovano a Milano e alcuni beni mobili che si trovano a Verona, il Tribunale competente è comunque quello di Torino ovvero il suo ultimo domicilio.

Come si svolge il giudizio divisorio

La domanda di divisione si presenta al Tribunale con un atto di citazione che deve necessariamente essere redatto da un avvocato.

Il processo di divisione davanti al Giudice è strutturato in due fasi:

  • la prima ha per oggetto la verifica del diritto di ciascun coerede a conseguire la propria quota ereditaria;
  • la seconda è volta alla formazione delle porzioni di beni corrispondenti a ciascuna quota e alla loro attribuzione a ciascun coerede.

La prima fase (a) viene sempre gestita esclusivamente dal Giudice.

La seconda fase (b) consiste nella vera e propria scelta dei beni che andranno a comporre le singole quote e si svolge in tre passaggi successivi:

(b.1) definizione della massa da dividere;

(b.2) formazione delle porzioni e

(b.3) attribuzione di ciascun lotto a ciascun coerede.

Questa seconda fase può essere fatta direttamente dal Giudice (divisione giudiziale), oppure può essere delegata dal Giudice a un notaio (divisione giudiziale notarile).

Divisione giudiziale

In caso di divisione giudiziale, il Giudice redige il progetto di divisione avvalendosi, soprattutto per le operazioni di stima dei beni che compongono la massa, di esperti che egli può liberamente nominare.

Una volta definito il progetto di divisione, il Giudice lo deposita in Cancelleria, in modo che tutti i coeredi che partecipano al giudizio possano prenderne visione.

Il Giudice fissa inoltre un’udienza per la discussione del progetto, cui sono invitati a partecipare tutti i coeredi.

Se un coerede non partecipa all’udienza, la mancata partecipazione equivale all’accettazione del progetto divisionale predisposto dal Giudice.

Se all’udienza fissata dal Giudice non sorgono contestazioni, il Giudice approva il progetto di divisione dichiarandolo esecutivo e stabilisce le modalità con cui i lotti verranno attribuiti a ciascun coerede.

Se sorgono contestazioni sul progetto di divisione (come potrebbe essere, ad esempio, la stima di un bene), viene instaurato un vero e proprio giudizio al termine del quale il Giudice modifica il progetto divisionale e decide sulle contestazioni con un’apposita sentenza.

 

Dopo che eventuali contestazioni sono state risolte e il progetto divisionale è stato dichiarato esecutivo, le singole porzioni possono essere attribuite a ciascun coerede.

Se i coeredi hanno quote tra loro diverse, le porzioni (che quindi avranno valore tra di loro diverso) vengono assegnate direttamente ai coeredi cui spettano. Se, invece, i coeredi concorrono tutti in misura uguale (ad esempio, tre eredi che concorrono ciascuno per un terzo) e non trovano un accordo sulla ripartizione, l’assegnazione di ciascuna porzione avverrà mediante estrazione a sorte.

Divisione ereditaria a domanda congiunta

Occorre soffermarsi sulla divisione “a domanda congiunta”, di cui al nuovo art. 791-bis c.p.c.

Quando non vi sono contestazioni particolari, ci si può rivolgere al Tribunale affinché il Giudice nomini un Notaio o un Avvocato al quale affidare le operazioni di divisione. In questo caso, la divisione viene detta “a domanda congiunta” perché il ricorso è presentato da tutti gli interessati. Se infatti manca la firma di uno degli interessati, il ricorso viene dichiarato inammissibile e la procedura si blocca.

Dopo aver sentito le parti, il professionista incaricato predispone il progetto divisionale oppure dispone la vendita dei beni agevolmente divisibili. Ogni interessato può ricorrere al Giudice entro 30 giorni per opporsi alla vendita dei beni o per contestare il progetto di divisione. Se invece non ci sono opposizioni, il Giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e dà incarico al professionista incaricato di portare a termine la divisione.

 

Divisione ereditaria giudiziale notarile

Nella divisione giudiziale notarile, il Giudice (a prescindere dalla relativa richiesta delle parti, che può anche non esserci) delega una parte o tutte le operazioni divisionali a un Notaio. In questo caso, il Notaio deve redigere un unico verbale per tutte le operazioni compiute e le parti devono essere sempre tutte presenti alle operazioni. Se, durante le operazioni condotte dal Notaio, sorgono contestazioni, il Notaio non può risolverle: egli deve fare un apposito verbale e trasmetterlo al Giudice, il quale deciderà dopo aver sentito i coeredi.

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Dopo che il Notaio ha redatto il progetto divisionale, lo sottopone all’esame dei coeredi.

Se i coeredi lo accettano all’unanimità, anche effettuando d’accordo tra loro qualche modifica a quello presentato dal notaio, possono verificarsi due ipotesi:

(a) se gli eredi concorrono in misura diversa (ad esempio, ipotizziamo che vi siano due coeredi, al primo dei quali spettino i 2/3 della massa ereditaria e al secondo 1/3), il Notaio attribuisce direttamente le diverse porzioni ai coeredi cui spettano, in relazione alle loro rispettive quote e la procedura innanzi al Notaio si chiude;

(b) se invece le quote dei coeredi sono tra loro uguali (ad esempio, ipotizziamo che vi siano due coeredi, ciascuno avente diritto a 1/2 della massa), occorrerà procedere all’attribuzione mediante sorteggio. In questo caso, il Notaio trasmette al Giudice il progetto divisionale accettato dai coeredi.

In questa fase il notaio ha bisogno dell’ausilio di un esperto estimatore dell’asse ereditario a meno che gli eredi non si siano già rivolti ad un loro tecnico esperto e di fiducia.

La fase del sorteggio

Sia in caso di divisione giudiziale che in caso di divisione notarile giudiziale, l’estrazione a sorte di quote tra loro uguali deve essere disposta dal Giudice con un’apposita ordinanza o con sentenza. Il sorteggio avviene in presenza di tutte le parti o dei loro avvocati e può essere delegato a un Notaio. Questo nel caso in cui non vi sia alcun accordo tra gli eredi.